Gent.mi colleghi,
giorno 12 maggio ( giornata internazionale dell'infermiere)
Congresso nazionale OPI a PALERMO presso il teatro Politeama.
Le iscrizioni sono aperte (contattare la segreteria nei giorni dispari dalle ore 16 alle 18),
Tel. 093121126
la partecipazione è gratuita,
O.P.I. di Siracusa
Ha organizato per tutti gli iscitti che volessero partecipare al Congresso
- viaggio in pullman con partenza ore 5.15 dal campo "Pippo Dinatale",
- pranzo veloce e organizzazione esterna al teatro offerti dal Coordinamento Regionale OPI Sicilia.
Si rientra in serata.
Dopo aver garantito la propria adesione adoperarsi per favorire la partecipazione di altri colleghi.
SIRACUSA PARTECIPA AGLI STATI GENERALI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa
L'ordine in ottemperanza al decreto legge 26/11/2021 convertito nella legge 3/2022 sta procedendo alla sospensione degli iscritti che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale rilevato attraverso la Piattaforma nazionale - DGC.
Oggetto: Lettera di invito al sanitario ex art. 4 del DL 172/2021
Egregio Collega,
l’Ordine in ottemperanza al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, nel procedere all'accertamento generale ed automatizzato della situazione vaccinale dei propri iscritti (anche esercenti all'estero), ha verificato, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, che Lei non è in regola con l’obbligo vaccinale.
Pertanto, con la presente diffida, La invitiamo pertanto a voler produrre a mezzo PEC o presso i nostri uffici, entro 5 giorni dalla ricezione della presente la documentazione comprovante:
• l’effettuazione della vaccinazione (completamento ciclo vaccinale o dose booster), la quale, nel caso di iscritti esercenti all'estero, dovrà essere rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie straniere.
• l’attestazione del Medico di medicina generale prodotta nel rispetto delle circolari del Ministero della salute attestante l’omissione e o il differimento della vaccinazione.
• presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento dell’invito.
• l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la invitiamo a trasmetterci immediatamente e comunque non oltre due giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale a mezzo PEC o presso i nostri uffici avvisandola che in mancanza di tale comunicazione l’Ordine dovrà procedere comunque alla sospensione.
A tale proposito, si ricorda che la documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente La invitiamo, inoltre, a volerci fornire nel termine sopra indicato tutti i dati relativi al datore di lavoro necessari allo scrivente Ordine per dare corso ai successivi adempimenti dell’Ordine. Le segnaliamo che la mancata comunicazione dei dati relativi al datore di lavoro costituisce violazione di legge e illecito disciplinare.
Le segnaliamo che, qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della presente, l’Ordine procederà ai sensi del comma 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, alla Sua immediata sospensione dall’esercizio professionale mediante delibera di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l’immediata annotazione sull'Albo, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, alla comunicazione alla Federazione Nazionale, al suo datore di lavoro e alla Procura della Repubblica.
Si evidenzia inoltre che l’Ordine sarà tenuto a rispondere alle richieste dei NAS o di altra autorità giudiziaria che richiedano il dato ai fini dell'istruzione di una indagine evidentemente già aperta avente ad oggetto l’esercizio abusivo della professione.
Parimenti, nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine procederà alla Sua immediata sospensione dall’esercizio professionale qualora non pervenga la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale entro 2 giorni dalla somministrazione.
Le segnaliamo inoltre che la sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione all’Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Si evidenzia altresì che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’albo configura un illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) di rilevanza anche disciplinare.
Nel caso in cui sia esonerato dalla vaccinazione per omissione o differimento e per il periodo relativo, Le segnaliamo che, per l’esercizio dell’attività libero professionale, dovrà adottare le misure di prevenzione igienico sanitarie indicate nel Protocollo di sicurezza adottato dal Ministero della salute.
Il Presidente
Dott. Sebastiano Zappulla